Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali amministrativi si intendono le attività economiche caratterizzate da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi amministrativi integrati, espletati anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      2. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) erogazione di servizi di informazione e di consulenza in merito alle pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;

          b) espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

          c) erogazione di servizi integrati di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività inerenti la semplificazione burocratica;

          d) servizi di ricerca di documenti, dati e informazioni utili all'attività di impresa.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta un decreto recante l'elenco dettagliato dei servizi di cui al comma 1.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede altresì:

          a) a stabilire le norme di comportamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le medesime;

          b) a individuare i servizi che la pubblica amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1;

          c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali modifiche delle procedure amministrative.

      5. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le modalità ivi previste su richiesta delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.